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Private Area
| Tassa Imbarcazioni |
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Gli emendamenti al testo della manovra prevedono la riduzione per le unità da diporto, dell’imposta nella misura del 15%, del 30% e del 45% decorsi rispettivamente 5,10 e 15 anni dalla data di costruzione dell’imbarcazione. RIDUZIONI TASSA STAZIONAMENTO IMBARCAZIONI - La tassa di stazionamento viene ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate solo dai proprietari residenti, come propri mezzi ordinari di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella laguna di Venezia. Niente applicazione invece per le unità da diporto in proprietà o in uso allo Stato ed altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purchè questi rechino l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti, nonché alle unità che si trovino in un’area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio. Altre esenzioni sono previste per le unità da diporto usate e possedute da enti e associazioni di volontariato proprio ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso. PAGAMENTO TASSA BARCHE – I pagamenti dell’imposta in questione possono essere eseguiti anche con moneta elettronica. La ricevuta di pagamento, anche questa che può essere rilasciata in modalità elettronica, della tassa annuale di stazionamento, deve essere esibita dal comandante dell’unità da diporto all’Agenzia delle dogane ovvero all’impianto di distribuzione di carburante, per l’annotazione nei registri di carico e scarico e di controlli a posteriori, per permettere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione. |


